L'AIM Italia un mercato exchange regulated da Borsa Italiana, ma classificato non regolamentato dalle normative attuali.

Nei giorni scorsi ho voluto verificare su un canale Telegram, ad insaputa di tutti i partecipanti, che qui ringrazio sinceramente, il grado di conoscenza del mercato AIM Italia e le dinamiche inerenti le quotazioni delle società PMI innovative con una serie di risvolti che riguardavano direttamente alcuni aspetti normativi sui benefici fiscali e non.

A tal proposito reputo molto esaustivo il lavoro svolto dai professionisti della Kon SpA presente sul web a questo link http://www.kon.eu/download-d103.html dal quale possiamo prendere le argomentazioni di riferimento.

Da questo studio, a pag. 997 nel paragrafo "Le modalità di ammissione e permanenza nel nuovo mercato" abbiamo l'illuminante definizione dell'AIM; " L'AIM è un MTF ( ndr multilateral trading facilities ) ai sensi della direttiva MIFID e non è quindi un mercato regolamentato; è invece exchange regulated, cioè regolamentato dalla stessa Borsa." Da questa definizione ne scaturisce una dicotomia in termini assoluti che potrebbe generare confusione. Per gli operatori di borsa il segmento AIM è un mercato regolamentato, mentre per il regolatore non è regolamentato. Su questo concetto ho acceso la miccia con l'affermazione "L'AIM è un mercato regolamentato". Apriti o cielo. Diluvio universale. Meno male dico io. Chiara la posizione normativa del non regolamentato e quella dei membri di quel canale.

Altro argomento trattato è stato il ruolo del Nomad, quella figura che garantisce la correttezza dell'operazione in tutti i suoi aspetti, in termini di due-diligence degli amministartori e dei dirigenti della società, procedendo ad analizzare l'idoneità del managment, verificando e accettando le prospettive ed il modello di business. Insomma, è quella figura che si sostituisce alla Consob per quei segmenti di Borsa Italiana considerati regolamentati, facendola breve.

Ma l'aspetto più caldo è stato quello inerente alle detrazioni fiscali per SpA innovative. Sappiamo, o meglio, dovremmo sapere, che startup e PMI innovative, regolarmente iscritte presso l'apposito registro delle CCIAA di provincia, danno diritto a detrazioni e deduzioni pari al 30%, fino alla data di questo mio pezzo, di quello investito in termini di sottoscrizione del capitale sociale, anche successivamente per il tramite di aumento di capitale sociale. Vale a dire che i founders, i crowd investors e gli aderenti all'IPO ( ndr initial public offering ) di società con i requisiti normativi richiesti, possono detrarre e dedurre quanto investito con i limiti stabiliti per le persone fisiche e quelle giuridiche dalle norme vigenti. Ad oggi 1 mln per le persone fisiche e 1,8 mln per le persone giuridiche. Condizione sine qua non per avere queste agevolazioni è mantenere l'investimento per 3 anni.

Di conseguenza, la vendita entro i 3 anni delle quote o azioni di società che vi hanno fatto beneficiare delle detrazioni, porterà lo svantaggio di dover rimborsare quanto detratto. Inoltre, acquistare sul mercato quote di aziende innovative post IPO, non vi darà diritto a nessuna agevolazione fiscale.

Lato aziende iscritte nei registri dell'innovazione, essendo negoziate su un mercato giuridicamente considerato non regolamentato, non perderanno i requisiti, che è un elemento base per mantenere lo satus di innovazione, se rispetteranno tutti gli altri elementi richiesti in termini di fatturato, dimensione, addetti e competenze.

Concludendo, la creazione del segmento AIM Italia è una occasione importante per il sistema Italia e per essere di successo non deve restare circoscritto al solo mercato finanziario domestico. Inoltre anche le imprese dovranno fare la loro parte per essere appetibili e attirare l'interesse internazionale, perseguendo l'eccellenza del proprio business, poggiato su basi forti.

Per una prima consulenza, scrivimi!

ti contatterò molto presto per concordare data e luogo dell'appuntamento